Altezze massime assentibili ai sensi del d.m. n. 1444/1968

03 Mar 2021
3 Marzo 2021

Il TAR Veneto evidenzia che la disposizione di cui all’art. 8 del d.m. n. 1444/1968, che prevede la possibilità di costruire fino ad un’altezza massima determinata prendendo a riferimento gli “edifici preesistenti e circostanti”, prende come “unità di misura” gli edifici immediatamente limitrofi. La sua ratio, infatti, è quella di armonizzare ed omogeneizzare tra loro le altezze degli edifici contigui.

Pertanto, è illegittimo il provvedimento amministrativo che identifichi come “edifici circostanti” ai sensi del d.m. n. 1444/1968 quelli contenuti in un raggio di 200 m.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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