Alzare le stanze già abitabili da m. 2,55 a m. 2,70 è una ristrutturazione che non comporta aumento del carico urbanistico
Con una d.i.a. i ricorrenti hanno effettuato una ristrutturazione edilizia “leggera” senza demolire e ricostruire l’edificio, senza aumentare la superficie, il volume ed il numero di unità immobiliari, senza mutare la destinazione d’uso.
E’ stato realizzato un nuovo bagno al piano primo e, siccome costruito prima del 1975, l’edificio era già abitabile su entrambi i piani, sebbene i locali fossero, prima della ristrutturazione, di altezza interna pari a 2,55 mt. (e perciò inferiore all’altezza minima di 2,70 mt. prescritta dall’art. 1 del d.m. 5 luglio 1975). L’intervento di ristrutturazione ha consentito di ottenere, per tutti i piani, un’altezza di 2,70 mt. mediante la demolizione e ricostruzione delle solette interne.
Il TAR Piemonte afferma che ciò non ha determinato un incremento del carico urbanistico, come erroneamente ritenuto dal Comune. Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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