Anche il Consiglio di Stato dichiara del tutto eccezionali le ipotesi di non necessità del PUA, financo in caso di lotto intercluso, ai sensi dell’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942 richiede chiaramente il piano attuativo (PUA) nelle ipotesi in cui si tratti di costruzioni per volumi superiori ai 3 mc/mq (nel caso di specie, si voleva realizzare un edificio con volumi di 5 mq/mc).
L’esigenza di un PUA, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire (PdC), si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso, o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata. In questo quadro, sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui risulta consentito prescindere dalla formazione del PUA, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del PdC su un dato lotto, essendo le stesse ipotesi limitate ai casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una completa edificazione della zona, sia incompatibile con il PUA stesso.
L’intervenuta edificazione come causa di esenzione dell’esigenza del PUA non può che porsi come eccezionale, in quanto invertirebbe l’ordine logico della pianificazione che si pone come preventiva alla realizzazione degli immobili.
Peraltro poiché il PUA non ha equivalenti, non è consentito superarne l’assenza facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. Ciò impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare, vanificando la funzione del PUA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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