Annullamento in autotutela oltre i 12 mesi
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990: l’annullamento in autotutela potrà essere disposto anche oltre il termine di 12 mesi fissato dal comma 1 art. cit., solo in presenza di una rappresentazione di fatti da parte del privato divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui la P.A. non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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