Attività di una APS islamica in locali commerciali: anche il cambio d’uso senza opere richiede il titolo edilizio
Una sentenza del TAR Veneto si occupa della compatibilità urbanistica, con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal D.M. n. 1444 del 1968, della sede delle associazioni di promozione sociale e dei locali nei quali si svolgono le relative attività (ex art. 32, comma 4, della legge n. 383 del 2000).
La compatibilità ex lege non esclude la necessità di ottenere un titolo edilizio per il cambio d'uso, anche se senza opere.
In caso contrario, c'è un abuso edilizio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!