Competenza a deliberare la vendita di immobili del Comune
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 42 TUEL (d.lgs. 267/2000): spetta al Consiglio comunale deliberare su “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni…”, residuando alla Giunta il potere di adottare gli atti di stretta esecuzione.
Si segnala che il TAR aderisce a quel filone giurisprudenziale, secondo cui il vizio di incompetenza va deciso per primo e, se accolto, assorbe ogni altra censura: questo principio, però, offre una scarsissima garanzia al privato, perché non sprigiona il vincolo conformativo alla decisione del G.A. nei confronti della successiva riedizione del potere da parte della P.A. competente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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