Attività edilizia libera e nuova costruzione: opere precarie o stabili
Il TAR Veneto evidenzia che, al fine di inquadrare l’intervento come “attività edilizia libera” o “nuova costruzione”, bisogna verificare la funzione del manufatto, se stabile o precaria.
Ciò posto, il mantenimento in loco di una struttura funzionalmente precaria oltre le strette necessità, richiede il titolo edilizio (dovendo essere qualificata come nuova costruzione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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