Calcolo degli oneri di urbanizzazione e correzione degli eventuali errori commessi da parte del Comune
Il TAR Palermo ha affermato che la natura non autoritativa degli atti con i quali il Comune provvede alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, atti non riconducibili all’espressione di una potestà pubblicistica, comporta che nell’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della P.A., nell’esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte essa si accorga che l’originaria liquidazione di questo sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il noto caso del 5% sul costo di costruzione, che i Comuni erano tenuti ad applicare già dal 2003 (e, secondo alcune interpretazioni, addirittura sin dal 1994, come previsto dalla legge finanziaria), ha visto alcuni enti locali richiederlo legittimamente anche a distanza di anni. Tuttavia, la legge regionale n. 4 del 2015 tentò di impedire l’applicazione retroattiva di tale obbligo. Tale norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale.
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