Cambio d’uso e contributo di costruzione
Il T.A.R., dopo aver ricordato che spettano al G.A. le controversie afferenti alla determinazione del contributo di costruzione, afferma che, nel caso di specie, il mutamento di destinazione d’uso, pur privo di opere (cd. funzionale), fosse urbanisticamente rilevante, in quanto è stato realizzato, in relazione ad entrambi i piani dell’edificio, tra categorie urbanistiche autonome nei sensi indicati dall’art. 23 ter del T.U. dell’edilizia, ovvero passando da laboratorio a negozio dei locali al piano terra e da residenza a direzionale del piano primo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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E questo si sa – non dice che titolo serve e immagino che vanno rispettate le normative di settore e ferma
restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni
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