Collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione nelle zone sismiche dopo il decreto “sblocca cantieri”

19 Mag 2023
19 Maggio 2023

L’art. 67, co. 8-ter d.P.R. 380/2001 recita: “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

Tale comma è stato introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. b, n. 2 d.l. 32/2019, come convertito dalla l. 55/2019, cd. decreto Sblocca cantieri.

Il comma 8-ter cit. si applica a due fattispecie:

  1. Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. edilizia, ovvero le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3), classificate tra gli interventi di minore rilevanza;
  2. Le opere ex 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. edilizia, ovvero gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, cd. interventi privi di rilevanza.

Sorge il dubbio se questa esenzione dal collaudo si applichi anche alle zone sismiche.

Infatti, l’art. 94-bis T.U. edilizia, rubricato Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, al comma 6 prevede: “Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico”.

A sua volta, l’art. 67, co. 1 T.U. edilizia afferma: “Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis”.

Tale norma richiama solo il comma 8-bis – che esclude il collaudo per riparazioni e interventi locali – non anche il comma 8-ter dell’art. 67 cit.

Peraltro, la prima delle ipotesi contemplate dal comma 8-ter consiste proprio nelle riparazioni ed interventi locali, di cui al precedente comma 8-bis.

Il dubbio sollevato – e che sostiene la non applicabilità del comma 8-ter alle zone sismiche – argomenta che se il legislatore avesse voluto estendere l’esenzione dal collaudo anche nelle zone sismiche, sarebbe stato sufficiente integrare il comma 8-bis aggiungendo gli interventi privi di rilevanza (ovvero la seconda ipotesi dell’attuale comma 8-ter), dato che la prima ipotesi è già ricompresa.

Interrogati sul punto, si ritiene che, invece, l’esenzione valga anche per le zone sismiche.

In premessa, si osserva che, purtroppo, non si può confidare che il legislatore scelga la formulazione più ragionevole, laddove voglia pur semplificare la normativa.

La relazione parlamentare illustrativa del decreto Sblocca cantieri afferma: “Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l'articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l'articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l'introduzione nel testo unico di nuove disposizioni recanti, tra l'altro, una classificazione degli interventi quali «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza», con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente”.

Il legislatore ha quindi ritenuto di dover offrire una nuova classificazione degli interventi edilizi, in aggiunta a quelle già esistenti, allo specifico fine di individuare regimi autorizzatori particolari per gli interventi in zona sismica. Significa che la classificazione individuata dall’art. 94-bis T.U. edilizia contiene interventi già descritti o comunque già evincibili dalla restante normativa.

Con particolare riferimento agli “interventi di riparazione” e a gli “interventi locali sulle costruzioni esistenti”, si deve distinguere se essi avvengono in zona sismica o no:

  • in zona non sismica, l’art. 67, co. 8-bisU. edilizia esclude apertis verbis che per tali interventi serva il collaudo;
  • in zona sismica, tali interventi sono classificati tra quelli di “minore rilevanza” dall’art. 94-bis, co. 1, lett. b, n. 2 T.U. cit. A questo punto, si ritiene che operi il comma 8-ter dell’art. 67 cit., secondo cui anche per questi interventi è escluso il collaudo.

Analogamente, per gli interventi privi di rilevanza ex art. 94-bis, co. 1, lett. c, n. 1 T.U. cit., opera l’esenzione dal collaudo disposta dal medesimo comma 8-ter cit. Anche perché, tali interventi privi di rilevanza sono descritti da una definizione al limite del tautologico: “c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità”.

Forse il legislatore ha introdotto un comma apposito per meglio sottolineare la novità della riforma introdotta con lo Sblocca cantieri, ovvero che anche in zona sismica vi sono interventi esentati dal collaudo.

Gli operatori giuridico-economici sembrano concordare su questa linea.

Ad esempio, la Giunta regionale della Liguria ha approvato la delibera n. 812 del 05.08.2020, contenente “D.P.R. 380/2001 art. 94-bis c. 2 e c. 5 e l.r. n. 29/1983 art. 5-bis c. 1 lett. c). Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche”, ove si legge: “Per quanto riguarda l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, relativo al collaudo statico, si rileva la novità della trasmissione via PEC del certificato di collaudo statico da parte del Collaudatore. Il nuovo testo stabilisce inoltre che, per gli interventi privi di rilevanza e gli interventi locali/riparazione sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo statico sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori (art. 67 c. 8-bis e 8-ter)”.

Il diritto vivente, perciò, sembra orientarsi a dire che in zona sismica si applica l’esenzione prevista dall’art. 67, co. 8-ter più volte citato.

Post di Alberto Antico - avvocato

2 replies
  1. avv. Alberto Antico says:

    Grazie per il contributo!
    Segnalo solo per comune utilità che i riferimenti di cui al terzultimo paragrafo contengono dei refusi.
    La norma in questione è l’art. 67, co. 8-bis d.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett y), n. 4 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Risposta ordine Ingegneri di Padova su un caso da me segnalato 06-04-2021:

    Ancorché il territorio veneto stia migrando dalla Zona Sismica 4 alla 3 – ritengo utile segnalare ciò che la normativa in materia dispone per quanto riguarda l’esecuzione di interventi locali su parti strutturali di limitata entità e dimensione

    INTERVENTI EDILI DI CARATTERE LOCALE
    Le opere di modifica puntuale con relativi interventi di consolidamento, locali e/o diffusi, non modificano l’assetto statico locale e globale delle porzioni di fabbricato in oggetto; in considerazione della generale ed integrale assenza di variazioni dei carichi permanenti e accidentali per il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti, fanno ricadere i casi in esame nei cosiddetti interventi di riparazione o locali (Cap. 8.4.1 della normativa di cui al D. Min. 17.01.2018), che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti; tali opere interessano porzioni limitate della costruzione.
    Le opere previste non rientrano nel campo degli interventi di adeguamento (annoverate dall’Art. 8.4.3 delle NTC 2018),
    in quanto:
    – non comportano la sopraelevazione del complesso edilizio;
    – non comportano l’ampliamento della costruzione mediante opere che ne alterino significativamente la risposta;
    – non apportano variazioni della destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10 %
    – non costituiscono insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente
    – non apportano modifiche alla classe d’uso
    Per quanto sopra, ai sensi della predetta normativa tecnica, il progetto e la valutazione della sicurezza sono riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, con cui si dichiara che, rispetto alla configurazione originaria, non si producono sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme, e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
    Per quanto sopra il calcolo delle strutture viene effettuato con metodo semplificato in regime elastico-lineare e le verifiche delle sezioni sono condotte con riferimento al metodo delle tensioni ammissibili.
    Il collaudo statico, in questo preciso caso, non è necessario.
    Ai sensi dell’Art. 8-bis del D.P.R. 380-2001, modificato dall’art. 3, comma 1, lett y), n.3 del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, “ Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori”.
    Si conclude con la considerazione che, per gli interventi di carattere locale, non si prevede l’istruttoria di una pratica di deposito del progetto delle strutture, in quanto a questa corrisponderebbe necessariamente il Collaudo Statico, come previsto dalla L. 1086/71 e seguenti.
    Per operare in modo più coerente a questa sezione normativa, è più consono allegare alla pratica edilizia inerente la parte architettonica dell’intervento i disegni e la relazione utili all’attestazione della verifica della sicurezza limitata alla porzione interessata alla modifica, per poi unire al collaudo di fine lavori la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, sopra richiamata.”

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