Come distinguere le opere temporanee in attività edilizia libera dalle nuove costruzioni
In un caso esaminato dal TAR Veneto un agricoltore aveva realizzato una serie di opere destinate al ricovero di animali.
L'interessato sosteneva che si trattasse di opere amovibili e temporanee, riconducibili al regime dell'attività edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-bis), del medesimo d.P.R., in quanto destinate al ricovero provvisorio degli animali presenti sul fondo.
Il TAR, invece, ha concordato col Comune che si trattasse di nuove costruzioni.
Il TAR ricorda che è principio consolidato che la natura precaria di un'opera, ai fini dell'esenzione dal titolo edilizio, non possa essere desunta dalle sole caratteristiche strutturali del manufatto - quali l'amovibilità o l'assenza di stabile ancoraggio al suolo - ma debba essere apprezzata secondo un criterio funzionale, che tenga conto della destinazione effettiva e della durata dell'utilizzo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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