Competenze dei Comuni in materia paesaggistica e differenziazione dalle competenze edilizie
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 146, co. 6 d.lgs. 42/2004, le Regioni possono delegare l’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai Comuni solo se questi dispongono di strutture in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Con tale disposizione viene sancito il principio di separazione tra le funzioni paesaggistica, da un lato, e urbanistico-edilizia, dall’altro, il quale poggia sulla necessità di evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull’autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica.
Benché sull’interpretazione della norma si registrino variegate posizioni giurisprudenziali, talune più rigorose nell’imporre una distinzione fisica degli uffici e delle persone a essi adibiti, è preferibile la lettura che bilancia il valore portato dalla norma de qua con le evidenti difficoltà organizzative dei piccoli Comuni, secondo la quale la differenziazione in parola riguarda la sostanza delle valutazioni e delle attività , dovendosi perciò assicurare la separazione dei procedimenti e non potendosi pretendere, specie negli Enti locali di ridotte dimensioni, anche la divaricazione dei settori o uffici e la distinzione soggettiva dei relativi soggetti apicali. Pertanto, sebbene la differenziazione sia meglio perseguibile con la distinzione dei soggetti titolari delle rispettive competenze amministrative, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva, deve essere prediletta un’esegesi conforme all’autonomia e alle carenze organizzative dei Comuni, tale per cui la differenziazione deve almeno essere assicurata a livello istruttorio e/o di responsabile del procedimento, al fine di garantire, nella sostanza, l’acquisizione di adeguato e autonomo apporto conoscitivo rispetto alla valutazione ambientale.
Non rileva che i responsabili facciano capo a un medesimo settore comunale e quindi a uno stesso dirigente, né tantomeno che il dirigente in questione e il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica collaborino nell’ambito della commissione edilizia, poiché ciò che conta è la divaricazione oggettiva dell’attività e non quella soggettiva degli organi.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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I giudici del consiglio non sanno cosa succede nei comuni, tipo che non esiste la commissione… Dire che basta un livello istuttorio separato, delegittima la ratio del citato art.146 .c6.Certo ci vuole coraggio a firmare come responsabile del procedimento, senza conoscere minimamente la pratica e fidarsi dei colleghi che gliela mettono in firma che in genere sono istruttori tecnici. Tutto il sistema appare potenzialmente falsato
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