Conseguenze della mancanza di autorizzazione paesaggistica
Il TAR Veneto ha affermato che se manca l’autorizzazione paesaggistica, l’immobile diviene soggetto ad un regime analogo a quello realizzato in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire, a prescindere dal titolo edilizio che si sarebbe richiesto per le stesse opere in zona non vincolata.
Per di più, ai sensi dell’art. 31, co. 4-bis T.U. edilizia, deve essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria in misura massima.
Con l’occasione, il TAR ha chiarito le ipotesi in cui non serve l’autorizzazione paesaggistica sub A10, A13 e A16 dell’allegato A del d.P.R. 31/2017.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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