Demolizione e ricostruzione: quando è “ristrutturazione edilizia” e quando “nuova costruzione”?
Di recente il TAR Piemonte si è soffermato sulla questione di quando la demolizione e ricostruzione possa costituire ristrutturazione edilizia, e quando invece un intervento di nuova costruzione, in particolare successivamente alla riforma del 2013.
Il Giudice ha specificato, sulla base di un’attenta disamina giurisprudenziale, che seppur la nuova versione dell’art. 3, co. 1 lett. d) d.P.R. n. 380/2001 parrebbe qualificare come “ristrutturazione edilizia” ogni tipo di demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa da quella originaria (stante l’eliminazione di ogni riferimento ad essa), così in realtà non è.
È infatti necessario valutare nel concreto se lo spostamento della posizione dell’immobile che viene operato sia o no rilevante: questo poiché la definizione di “ristrutturazione edilizia” implica il recupero di un’area già trasformata, cosa che non si verifica se l’immobile viene ricostruito in tutt’altro luogo. In tale ultima ipotesi, il progetto dovrà essere qualificato come “nuova costruzione”.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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