Distanze tra fabbricati per le nuove costruzioni in Zona A
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, n. 1 d.m. 1444/1968, nella parte in cui si riferisce alle Zone A (“Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”) contempla le ristrutturazioni, ma non le nuove costruzioni.
Ne consegue che il parametro normativo per i nuovi edifici ricadenti in Zona A è l’art. 873 c.c., per cui la nuova opera può essere realizzata o in aderenza o a distanza di 3 metri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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