Due interessanti contributi in materia di riforma Salva casa

17 Dic 2024
17 Dicembre 2024

Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ha segnalato due contributi sulla cd. riforma Salva casa: il primo del prof. Marino Breganze De Capnist, il secondo del Presidente del TAR Veneto, Leonardo Pasanisi.

Il materiale si rinviene ai seguenti link: 

https://www.amministrativistiveneti.it/le-nuove-disposizioni-sul-paesaggio-nella-mini-sanatoria-c-d-salva-casa-per-edifici-in-zona-a-vincolo-paesaggistico/?print=pdf

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/55101660/Pasanisi+-+La+riqualificazione+urbana+e+la+mini-sanatoria+edilizia+ex+D.L.+n.+69+2024.docx/097f7469-60a3-acc8-09d4-d98c6bab1f81?t=1733995204471

1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Penso che sia utile, come più volte sottolineato nelle varie giornate di formazione dedicate all’argomento, utilizzare la legge “salva – casa” con buon senso [principio di carattere generale da applicarsi sempre] perchè effettivamente contiene strumenti utili e interessanti.
    Eccone alcuni, in estrema sintesi :
    1. finalmente nello stato legittimo possiamo ricondurre tutto ciò che è stato sanzionato, anche se non conforme e quindi anche le famose opere regolarizzate e non sanate dell’art. 34;
    2. possiamo sanare anche incrementi di volumi/superfici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico [si discute se tale possibilità sia limitata alle sole varianti parziali e se si possa estendere anche alle varianti essenziali; sul punto sarebbe utile che la circolare ministeriale facesse chiarezza];
    3. possiamo esaminare in modo particolare, con disciplina specifica data dall’art. 34 ter, le varianti a titoli edilizi più datati [quelli riferiti a titolo edilizio rilasciato ante 1977] quando procedimenti e obblighi erano sicuramente meno vincolanti di quelli attuali, in applicazione di una sorta di principio di “contestualizzazione” dell’illecito al periodo indicato;
    4. possiamo risolvere alcuni casi di edifici dichiarati agibili e accertati dai tecnici con difformità mai segnalate, qualificandole come tolleranze, certo entro precisi condizioni [art. 34 ter comma 4];
    5. possiamo ricondurre all’interno delle tolleranze quelle modifiche non significative/rilevanti con la precisazione che alcune di queste tolleranze [quelle costruttive] sono tali anche dal punto di vista paesaggistico;
    6. possiamo rendere agibili, a determinate condizioni, anche locali con altezze inferiori a quelle del d.m. 1975;
    7. Possiamo sanare opere realizzate in variante essenziale o parziale dal titolo edilizio con la cosiddetta “doppia conformità asimmetrica/ridotta/affievolita”; certo resta la difficoltà di distinguere i parametri edilizi da quelli urbanistici, ma anche questo è un risultato importante [anche su questo punto sarebbe utile che la circolare ministeriale facesse chiarezza].
    Insomma, ora sicuramente abbiamo un maggior numero di strumenti per risolvere casi “cronici”. Certo la legge avrebbe potuto essere scritta meglio, in modo più chiaro, prevedendo sistemi più snelli per la determinazione delle sanzioni [problema della determinazione delle sanzioni da parte del’agenzia delle entrate], ma intanto ci offre interessanti opportunità. Questo è il mio pensiero, fiduciosa che la circolare ministeriale in uscita a gennaio possa aiutarci ad applicarla nel modo migliore.

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