Il Consiglio di Stato precisa che la CILA non è soggetta alle modalità di controllo previste per la SCIA
Il Consiglio di Stato, dopo avere dato atto che secondo un orientamento giurisprudenziale le modalità e i termini per il controllo della SCIA si applicano anche alla CILA, accoglie il diverso orientamento secondo il quale la CILA è soggetta ai poteri di controllo di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Questo orientamento rafforza l’idea che la CILA non sia un “titolo edilizio debole” solo perché meno complesso. Anche in questo caso, la Pubblica Amministrazione mantiene il potere di controllo ex post, a tutela della legalità urbanistica.
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