Il costo di costruzione per interventi su immobili destinati ad attività turistiche
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 83, ult. co. l.r. Veneto 61/1985, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell’art. 6, ult. co. o dell’art. 10, co. 2 l. 10/1977, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 6, co. 1 l. cit.
Tale disposizione, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e non penalizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia, pone un tetto all’importo del costo di costruzione parametrato al solo costo dei lavori, che spesso per tale tipologia di interventi edilizi è di rilevante entità, e nel perseguire tale finalità, come risulta dal suo stesso tenore letterale, trova applicazione per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, indipendentemente dal tipo di destinazione degli edifici oggetto dell’intervento, e deve ritenersi tutt’ora vigente, in quanto non è abrogata in modo espresso, né può ritenersi abrogata in modo implicito, dato che non si pone in una relazione di incompatibilità rispetto alla normativa regionale e statale di principio successivamente intervenuta.
Anzi, riguardo a quest’ultima, l’art. 16, co. 10 d.P.R. 380/2001, stabilisce che al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 art. cit., rendendo incontrovertibile la compatibilità della normativa regionale con quella statale ad essa sopravvenuta.
Il costo di costruzione relativo agli interventi relativi alla ristrutturazione, indipendentemente dalla destinazione degli edifici, si deve calcolare in misura percentuale sul costo di costruzione risultante da computo metrico estimativo, ma nella maggior parte dei casi il contributo deve essere calcolato in base all’importo relativo agli interventi di nuova costruzione, in quanto l’importo del computo metrico in genere è di entità superiore.
La norma è indifferente all’eventuale maggior carico urbanistico generato dall’intervento edilizio, perché esso è compensato dal pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione, primaria e secondaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare che le attività turistiche siano trattate nel dpr 380/2001 all’ art. 19, e il comma 2 dice:
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Non si è forse detto o sostenuto che il carico urbanistico è un aspetto separato rispetto agli oneri tabellari?
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