Deroga ai limiti massimi di altezza degli edifici
Nel caso di specie, il privato invocava il Piano casa per giustificare il superamento dei limiti di altezza massima previsti dal PRG in Zona D.
Il TAR Veneto ha disatteso l’eccezione, risalendo alle origini del detto limite.
A prescindere dal fatto che la costruzione in deroga dovrebbe essere supportata dalla sussistenza di un interesse pubblico, il TAR ha negato di poter applicare l’art. 14 d.P.R. 380/2001, o il precedente art. 2-bis: il d.m. 1444/1968 rimanda agli strumenti urbanistici la fissazione dei limiti massimi di altezza in Zona D, cosicché essi devono essere ritenuti inderogabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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