Il D.M. 1444 del 1968 e i dubbi amletici

23 Nov 2021
23 Novembre 2021

Dopo avere partecipato venerdì 19 al convegno online organizzato dall'Ordine degli  Architetti di Verona e da Italiaius sul D.M. 1444 del 1968 mi è sopraggiunto un dubbio nuovo: la possibilità di derogare alle distanze mediante piani attuativi con previsioni planivolumetriche prevista alla fine dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto, si applica solo alle zone C?

Da dove nasce questo dubbio?

  1. l'articolo 9 ha sicuramente solo 3 commi (questo lo si evince con sicurezza anche dl testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968);
  2. La prima parte del comma 3 stabilisce quanto segue: "Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa". La seconda parte aggiunge che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". La seconda parte del comma sembra strettamente connessa alla prima parte.
  3. Nel testo originario, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sembrava scontato che la prima parte del comma 3 si riferisse non solo alle zone C, ma anche alle altre zone.
  4. Il legislatore è intervenuto con l'art. 5, comma 1, lettera b-bis), della legge n. 55 del 2019, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del presente decreto, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9). In altre parole la nuova legge dice che il comma 3 si applica solo alle zone C. 
  5.  A questo punto bisognerebbe concludere che si applichi solo alle zone C anche la seconda parte del comma 3, che stabilisce che: "Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".
  6. Perlomeno dal punto di vista letterale è scritto così, ma probabilmente il legislatore voleva dire un'altra cosa.

Voi cosa ne pensate?

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Scusate, rettifico. Non solo per le zone C.

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  2. Roberto Travaglini says:

    Ciao
    Come di consueto l’analisi dell’avv. Matteo Acquasaliente mi sembra accurata e stimolante.
    E’ indubbio che per come era “strutturato” l’art. 9 del DM 1444/1968, il terzo (ed ultimo) comma – composto di due distinti periodi (Qualora le distanze ….; Sono ammesse distanze inferiori …) – non poteva che riferirsi a tutte zone territoriali omogenee, richiamate nell’elenco numerato di cui al primo comma.
    L’intervento dell’art. 5, comma 1, lett. b-bis, del D.L. 32/2019, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 55/2019, nello stabilire che “le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9”, sebbene di portata dichiaratamente “interpretativa”, non penso possa essere ricondotto al fenomeno della “interpretazione autentica” dell’originario art. 9, secondo e terzo comma, del DM 1444/1968.
    Ritengo, invece, che il legislatore del 2019, resosi conto dell’eccessiva rigidità di una disciplina della distanza minima tra fabbricati come delineata nei commi secondo e terzo dell’art. 9, abbia inteso delimitarne la portata riferendola alla sola ZTO C, con un intervento di interpretazione “per il futuro” e limitata, per quanto attiene al terzo comma, al solo suo primo periodo (Qualora le distanze tra i fabbricati …).
    Ritengo, al contrario, che il secondo periodo (“Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche”) si riferisca ancora a tutte le ZTO e non solo alla ZTO C, visto anche l’espresso riferimento che la disposizione fa alle “distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi”, che inevitabilmente riguardano anche quelle del primo comma, nn. 1) e 2).
    Naturalmente, quanto sopra è semplicemente il mio modesto parere.

    Rispondi
  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Penso che si applichi alle sole zone C.

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