Linee guida regionali del Veneto per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali.

23 Nov 2021
23 Novembre 2021

Sul Bur n. 154 del 19/11/2021 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1381 del 12 ottobre 2021, recante "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative".

Con il provvedimento vengono forniti chiarimenti e precisazioni sulle modalità di applicazione delle linee guida già determinate con D.G.R. n. 1572/2013, relativamente agli studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali; contestualmente si approva il nuovo "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di Microzonazione Sismica" che va a sostituire l'allegato B della D.G.R. 1572/2013.

DGRV 1381 del 2021

Dgr_1381_21_AllegatoA_462752

Dgr_1381_21_AllegatoB_462752

Una osservazione su questa normativa: l'articolo 89 del DPR 380/2001 disciplina il parere regionale in materia sismica sugli strumenti urbanistici, prevedendo che, nel caso di mancata risposta  entro 60 giorni, si formi un silenzio diniego:

"2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo".

Però l'allegato A della DGRV n. 1381 del 12 ottobre 2021 "Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla D.G.R. 1572/2013", dispone che: "I Comuni dell’Allegato B sono pertanto assoggettati alle disposizioni dell’art. 89 “Parere sugli strumenti urbanistici” Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” del D.P.R. 380/2001 che li vincola alla richiesta del parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio secondo le disposizione richiamate nella D.G.R. 1572/2013. Il parere ai sensi delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, che deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, assolve pertanto anche alle disposizioni previste dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, trascorso tale termine il parere deve intendersi reso come negativo, fatta comunque salva la facoltà di rilasciare il parere anche successivamente alla scadenza del termine indicato".
 
Dunque l'allegato A stabilisce che il parere possa essere rilasciato anche dopo che si è formato il silenzio diniego: mi chiedo, però, se questa previsione sia coerente con il sistema oppure se, dopo che si sia formato un silenzio diniego, prima di rilasciare un parere favorevole oppure insieme a tale rilascio, non si debba anche annullare il diniego che si è formato. 
 
Post di Daniele Iselle
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