Il garbuglio delle proroghe dei titoli edilizi nel caso del piano casa della Regione Veneto

09 Set 2022
9 Settembre 2022

Pubblichiamo una considerazione di Daniele Iselle sul controverso tema in oggetto.

Il tema non ancora pacifico è se le proroghe dei titoli edilizi si applichino anche a quelli rilasciati in forza del piano casa del Veneto:

  1. in un post pubblicato da Italiaius il 4 luglio 2022 Daniele Iselle segnalava la sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2018, che escludeva la proroga dei titoli edilizi (riferita ai decreti legge del fare n. 69 del 2013) per quelli rilasciati in forza della legge lombarda sul Piano Casa;
  2. in un post datato 24 agosto 2022 l'avvocato Matteo Acquasaliente sosteneva che tale sentenza non rileva nel caso del piano casa del Veneto, perchè l'articolo 17, comma 1, della l.r. 14/2019 (Veneto 2050) stabilisce l'ultrattività della vecchia legge sul piano casa del Veneto, che resta applicabile ai titoli edilizi richiesti entro il 31 marzo 2019;
  3. in un commento del 29 agosto 2022 a tale post, l'avv. Domenico Chinello sosteneva, invece, la tesi opposta, confortato in questo anche da un successivo commento datato 5 settembre 2022 dell'architetto Fiorenza Dal Zotto;
  4. oggi Daniele Iselle implicitamente fa capire di non essere d'accordo con la tesi contraria (lo dice in modo ermetico, ma intervistato telefonicamente dal sottoscritto dal sottoscritto ha confermato che ho capito bene);
  5. aspettiamo a questo punto la replica dell'avv. Matteo Acquasaliente a quanto scritto dall'avv. Chinello e dall'arch. Dal Zotto.      

 Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Proroghe dei titoli edilizi e Piano Casa nella Regione Veneto 

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno a tutti. Ho letto le riflessioni di Daniele e le comprendo, anche se non le condivido pienamente. Non penso che norme derogatorie in ambito edilizio [leggi piano casa] possano costituire un mezzo per il rilancio/sostegno dell’economia. e, in ogni caso, per verificare se effettivamente lo siano state, dovremmo ipotizzare quali sarebbero stati gli investimenti in ambito edilizio in assenza di tali premialità derogatorie. Quello che possiamo certamente affermare è che il piano casa ha chiaramente sottostimato le ricadute a scala urbanistica di norme derogatorie creando non pochi problemi in relazione agli standard e alle opere di urbanizzazione primaria [soprattutto le prime versioni con deroga ampia e impossibilità per i comuni di arginarle], con conseguenze evidenti a tutti noi.
    Confermo la necessità di una “stretta interpretazione” della deroga che non ne consente la proroga, anche perché, se poi vogliamo aggiungere una valutazione di carattere economico – che è stata argomentazione centrale e motivazione della norma (quanto meno nella forma originaria) – è stata proprio la temporaneità della previsione ad incentivare il ricorso a tale modalità di intervento. In ogni caso, il problema di non consentire la proroga in caso di sopravvenuta normativa più restrittiva si pone con il piano casa, ma anche in tutti i casi in cui subentri appunto una norma più restrittiva. Questo il mio pensiero. Un caro saluto e una buona serata. Fiorenza Dal Zotto

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