Risarcimento del danno da ritardo
Il TAR Veneto ha ricordato che il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990 presuppone la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
In ogni caso, il privato dovrà anche dimostrare la spettanza del bene della vita richiesto (nel caso di specie, si trattava di un provvedimento di accoglimento dell’istanza di P.U.A.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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