Il permesso per la ricostruzione di edifici
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto ex art. 76, ult. co. l.r. Veneto 61/1985: “In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore”.
Tale norma configura una particolare ipotesi di ristrutturazione edilizia e consente la ricostruzione del fabbricato diruto in deroga alla previsione delle norme urbanistiche sopravvenute, avendo il legislatore ritenuto che, ove si verifichino eventi eccezionali o cause di forza maggiore, poiché il crollo del fabbricato non è imputabile al privato, debba essere data prevalenza – tra gli interessi in conflitto – a quello del proprietario che a causa di siffatti eventi eccezionali abbia subito la distruzione del proprio immobile.
Affinché la norma possa trovare applicazione è, tuttavia, necessario che possa essere accertata la preesistente consistenza dell’immobile distrutto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Comma ora riscritto all’art. 86 del PDL n. 244-
3. In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, è ammessa, nel rispetto dell’articolo 3 bis del DPR n. 380 del 2001, la ricostruzione, entro 10 anni dall’evento, di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!