La destinazione d’uso alberghiera
Il TAR Veneto ha affermato che la distinzione tra attività commerciale e turistico-ricettiva è propria della legislazione sul punto: in tema di destinazioni d’uso, infatti, l’art. 23-ter, co. 1 d.P.R. 380/2001 individua più categorie funzionali: “a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”; nello stesso senso dispone anche l’art. 42-bis, co. 1 l.r. Veneto 11/2004.
Pertanto, la modifica di destinazione d’uso da «direzionale» ad «alberghiera» non può essere assimilata, ai fini della specifica previsione per gli spazi da destinare a parcheggio, ad una da «direzionale» a «commerciale».
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’alberghiera» ha bisogno di meno spazi a parcheggio, m² 15 ogni m³ 100, oppure m² 10 ogni m² 100,
nel caso di insediamento all’aperto. Nel mentre il commerc. / direzionale m² 100 ogni m² 100 di superficie lorda di pavimento. Ma attenzione all’art. 31 c, 10 – …. è fatto obbligo di realizzare almeno un posto
auto per ogni camera
Gli standard ad uso commerc./ direzionali dette, sono riferite alle zone D-Aree produttive consolidate-, nel mentre nelle zone D -Commerciale-direzionale consolidata- gli standard sono: ogni lotto destinato ad attività commerciale/direzionale deve essere dotato di spazi pubblici e/o di uso pubblico per parcheggio e manovra di veicoli in misura non inferiore a 0,4 m²/m² di superficie lorda (SL), oltre alle superfici per parcheggi privati prescritte dall’art. 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.
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