Il potere di inibitoria (non chiamatela “autotutela”) di una SCIA illegittima
Il Consiglio di Stato ha ricordato che in realtà l’utilizzo del termine “autotutela” con riferimento all’istituto di cui all’art. 19, co. 4 l. 241/1990, sia improprio, giusta la differenza dello stesso per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-novies l. cit.: in caso di SCIA, infatti, la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ad esso si arriva dopo la decorrenza del termine “fisiologico” di verifica della regolarità della SCIA - 60 o 30 giorni, a seconda che si versi o no nell’ambito della materia edilizia - effettuando la doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all’annullamento d’ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.
Mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, co. 4 cit. si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile) l’argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell’art. 21-novies rispetto all’art. 19, co. 4 l. cit.: quest’ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che la P.A. «adotta comunque» (non già semplicemente «può adottare») i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l’autotutela.
Il limite estremo verso il quale possono spingersi le deviazioni dalle ordinarie regole che governano il potere di autotutela in caso di istanza di controllo della regolarità di una SCIA arriva fino a ritenere sussistente, accanto al ricordato obbligo di attivazione, anche un assai più pregnante obbligo di pronuncia, di talché la P.A. è chiamata a motivare non soltanto le ragioni dell’annullamento, ma anche quelle opposte, che la inducono a non annullare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Bisogna guardare la legge 241 del 1990, non il Dpr 380/2001
Non sono riuscito a trovare l’art.21-novies nella norma citata..
Mi pare di avere capito che: Nel caso di SCIA illegittima, il potere che la PA esercita non è autotutela,
ma un potere di primo grado, di inibizione o conformazione, previsto espressamente e autonomamente dall’art. 19 della Legge 241/1990.
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