Il rilascio o la validità/efficacia di un titolo edilizio non possono essere subordinate al versamento degli oneri

25 Feb 2021
25 Febbraio 2021

L'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, su una sentenza del TAR Campania di Salerno.

Il Tribunale conferma che il rilascio o la validità/efficacia di un titolo edilizio non possono essere subordinate dal Comune al versamento degli oneri.

Chinello_I titoli edilizi non sono subordinati al versamento degli oneri

TAR Campania, Salerno, II, 03.02.21, n. 321

3 replies
  1. Anonimo says:

    penso ci sia un pò di confusione, non si parla che non si devono pagare gli oneri, la legge infatti prevede che si rilasci il Permesso, ma poi Si che bisogna pagare alle scadenze fissate in Permesso o meglio per il ritiro, tanti comuni fanno cosi, citano le somme da versare con le data in bianco, al ritiro del premesso la mettono, con la relata di versamento. Oggi che si rilascia tutto online , quindi i tempi coincidono, è più complicato non fare pagare..

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  2. Veronica Longo says:

    A questo proposito, chiedo se per le SCIA art. 23, ma anche per le SCIA art. 22 i cui interventi siano soggetti a contributo, sia applicabile l’art. 81 della LR n. 61/1985, laddove recita: “In caso di concessione tacitamente assentita, la corresponsione del contributo, calcolato ai sensi del punto 5) dell’art. 79, deve aver luogo prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario, il Sindaco notifica l’importo dovuto, quantificato dall’Ufficio Tecnico Comunale, e contemporaneamente sospende i lavori fino al pagamento”

    Veronica Longo
    Comune di Abano Terme

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    • DOMENICO CHINELLO says:

      Buongiorno.
      Il quesito è interessante e di non semplice soluzione, ma non mi sentirei di poter serenamente consigliare l’applicazione alla SCIA dell’art. 81, comma 8, L.R. 61/1985.
      Intanto, la disposizione citata riguarda espressamente l’ipotesi della “concessione tacitamente assentita” e, dunque, per assurdo, potrebbe applicarsi, al più, al permesso di costruire maturato per silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del T.U. edilizia. Ma, in verità, non penso possa così tranquillamente trovare applicazione in questa fattispecie, perché in contrasto con il principio di carattere generale desumibile dalla normativa statale e cristallizzato nelle diverse pronunce giurisprudenziali citate nella nota pubblicata ieri.
      Quanto alla possibilità di applicarlo alla SCIA, avrei ancora maggiori perplessità, dato che la SCIA non può proprio considerarsi un titolo tacito.
      Con sentenza 29 luglio 2011, n. 15, infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che «la denuncia di inizio attività [e quindi la Scia] non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge».
      Peraltro, sul punto è intervenuto anche il Legislatore statale, inserendo il nuovo comma 6-ter dell’art. 19 della L. n. 241/1990, che chiarisce espressamente «La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili».
      Quindi, applicare alla SCIA l’art. 81, comma 8, L.R. 61/1985 significherebbe estendere in via analogica una disciplina regionale, (piuttosto vetusta e di dubbia compatibilità con la disciplina statale), prevista per la concessione tacita ad un istituto (come la SCIA) che provvedimento tacito non è. Personalmente avrei molti subbi su una simile interpretazione analogica o estensiva che dir si voglia.
      Nel senso che non mi parrebbe così semplice da difendere in giudizio (dal lato dell’Amministrazione), qualora il privato impugnasse un eventuale provvedimento di sospensione lavori adottato dall’Ente ai sensi dell’art. 81 LR 61/1985 per bloccare i lavori – in attesa del pagamento degli oneri – regolarmente comunicati con SCIA che non sia stata oggetto di specifico divieto di prosecuzione (non adottabile chiaramente solo per il mancato versamento del contributo).
      avv. Domenico Chinello

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