Il rinvio, da parte degli strumenti urbanistici locali, alle definizioni degli interventi edilizi contenute in leggi dello Stato
Nel caso di specie, il privato era proprietario di un fondo classificato dal P.I. come Area boschiva o destinata al rimboschimento, ove non era ammessa nuova edificazione, salvo il rinvio alle norme relative ad una certa classe dell’abaco tipologico delle zone agricole, ove si ammettevano: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 l. 457/1978; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.
Egli chiedeva di poter realizzare con il Piano casa un ampliamento dell’edificio residenziale ivi presente, con ricavo di nuove unità abitative, sostenendo di poter rientrare nella lettera a sopra citata.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi.
Deve escludersi che il progetto del privato potesse essere qualificato in termini di manutenzione (ordinaria e straordinaria) ovvero di restauro come definiti dall’art. 31 l. 457/1978, che non ammettono un aumento di volumetria.
A sua volta, anche la nozione di ristrutturazione edilizia è definita dall’abaco attraverso il puntuale richiamo all’art. 31 cit., che deve considerarsi un rinvio fisso (statico, materiale o recettizio), con conseguente incorporazione della norma oggetto del rinvio in quella rinviante e con l’ulteriore conseguenza che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso. Affinché sia possibile configurare un rinvio recettizio, ovvero materiale o fisso, occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua.
Orbene, ai sensi dell’art. 31, co. 1, lett. d l. cit., il concetto di ristrutturazione si correla alla piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo fabbricato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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