Il (severissimo) vincolo idraulico: il TSAP nega che i regolamenti comunali possano derogarvi

18 Nov 2025
18 Novembre 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il vincolo di inedificabilità stabilito dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 ha carattere legale e inderogabile, essendo volto ad assicurare la tutela del regime idraulico e il libero deflusso delle acque pubbliche, nonché a garantire la possibilità di manutenzione e ripristino degli alvei e delle opere idrauliche. Nessuna costruzione può essere edificata, né mantenuta, a distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici, e nessun regolamento comunale può derogare a tale distanza, trattandosi di materia riservata alla competenza dell’Autorità idraulica. Ne consegue che le opere realizzate in violazione del suddetto vincolo non sono suscettibili di condono ex art. 33 l. 47/1985. Il Comune, in presenza del vincolo, non dispone di alcun margine di discrezionalità, dovendo rigettare l’istanza di condono senza necessità di ulteriori valutazioni tecniche di compatibilità.

Il vincolo idraulico sussiste anche nel caso di corsi d’acqua tombati, poiché la copertura non ne fa venir meno la natura di acque pubbliche e permane la necessità di garantire l’accesso e la manovrabilità per interventi di manutenzione o ripristino. Pertanto, anche le opere realizzate sopra o in prossimità di corsi d’acqua tombinati devono rispettare la distanza minima di 10 metri dal ciglio di sponda e la loro collocazione entro la fascia di rispetto configura violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.

Il Comune non ha competenza a stabilire, mediante propri regolamenti, distanze inferiori a quelle fissate dall’art. 96 cit., trattandosi di limite inderogabile di diritto pubblico posto a tutela del regime idraulico. Sono pertanto illegittime e prive di effetto derogatorio le disposizioni regolamentari comunali che riducano la fascia di rispetto dai corsi d’acqua, essendo la competenza in materia riservata all’Autorità idraulica ai sensi dell’art. 2 r.d. cit.

Il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità non produce alcun effetto sanante rispetto alle eventuali violazioni urbanistiche o edilizie, non potendo surrogare né implicare il possesso di un valido titolo abilitativo. Il certificato di abitabilità attesta unicamente la conformità dell’immobile alle norme tecniche in materia di sicurezza, igiene e salubrità, ma non incide sulla legittimità edilizio-urbanistica dell’opera.

Post di Alberto Antico – avvocato

P.S. Segnaliamo, peraltro, che a Vicenza in alcuni casi, in forza di una preventiva intesa tra Genio Civile e Comune, sono state ridotte dal Comune le distanze per alcune porzioni di specifici corsi d'acqua, esaminati in modo puntuale dai due enti con una apposita istruttoria caso per caso. Probabilmente è l'unico modo col quale è possibile derogare alle distanze in forza di normative locali.

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