Il distributore dell’energia, anche se si trova in concordato preventivo, deve erogare il cd. bonus gas al venditore
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che imponga al soggetto distributore del gas naturale di erogare il cd. bonus gas al venditore, ancorché il distributore si trovi in concordato preventivo: la circostanza che, per ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e il venditore non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e, quindi, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire ai clienti finali, quali esclusivi titolari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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