Il vincolo idraulico ha davvero carattere assoluto e inderogabile?

17 Nov 2021
17 Novembre 2021

Pubblichiamo una nota dell'avv. Vasco Egidio Meneguzzo, che sentitamente ringraziamo, sull’art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904.

vincolo idraulico

5 replies
  1. Daniele Iselle says:

    Per avere i chiarimenti richiesti, può leggere la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite – n. 31022/2019 – reperibile al seguente link:
    http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191127/snciv@sU0@a2019@n31022@tO.clean.pdf

    Altri chiarimenti li può trovare nella pubblicazione scaricabile al seguente link:
    https://www.dropbox.com/s/zg05h3jzczcx6vw/MAGIDRO.pdf

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  2. Anonimo says:

    Buon giorno – non ho capito se la fascia di rispetto sarebbe 10 metri e non 20 mt nel caso di Verona. cosa succede???

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    • Anonimo says:

      A parere della Regione Veneto, condiviso dalla Corte di Cassazione, a tutela del Fiume Adige vige ancora il “Regolamento Ansaldi” in vigore dal 23/12/1819 (1819 è corretto, non è un errore di scrittura!). Riporto di seguito un estratto della sentenza:”…Questa Corte (cfr. Sez. U. Sentenza n. 12271 del 05/07/2004; id. n.ri 807 del 1978, 5644 del 1979 e 11784/2009) ha già statuito che “i divieti di edificazione sanciti dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96 (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche) sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici”; individuata tale ratio legis si è, conseguenzialmente, affermato (v. Cass. S.U.n. 19813 del 18/07/2008, n. 7574 del 30.3.2009 e, di recente, n. 21870 del 30.8.2019) che “R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), in materia di distanze delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Tuttavia, quest’ultima, che può anche essere contenuta nello strumento urbanistico, per derogare alla norma statale, deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale”;
      ciò posto, nel caso in esame, la normativa regionale invocata dalla ricorrente, cosi come gli stralci degli strumenti urbanistici riportati in ricorso (Piano di assetto del territorio “P.A.T.” e relative norme di attuazione, e Piano degli interventi “P.I.”), non appaiono idonei allo scopo (come, peraltro, esplicitamente accertato dal T.S.A.P. ed evidenziato nella sentenza impugnata) non essendo sufficienti a dimostrare che, in tali strumenti urbanistici, fosse stata presa espressamente in esame la specifica condizione del fiume (OMISSIS), in quella zona, e si fosse attuata, per specifiche e particolari ragioni, una deroga al disposto dell’art. 96 su detto;
      In altri termini, deve escludersi che la normativa locale in questione risultasse emanata, così prevalendo sulla norma generale, con carattere specifico, ossia tenendo esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini, prendendole in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga;
      2 con il secondo motivo – rubricato:impugnazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per nullità della sentenza-totale omissione di motivazione-erroneità dell’assorbimento – la ricorrente denuncia l’erronea dichiarazione, da parte del T.S.A.P. di assorbimento della questione relativa alla perdurante vigenza del c.d. “Regolamento Ansaldi” con la conseguente totale omissione di motivazione sul punto;
      in particolare, secondo la prospettazione difensiva, la questione, erroneamente ritenuta assorbita dal Tribunale Superiore delle Acque, una volta accertata la violazione dell’art. 96 citato, non era irrilevante in quanto i provvedimenti impugnati avevano affermato la natura irregolare anche delle opere poste a distanza minore di 20 metri dal fiume (OMISSIS) (l’intero edificio), mentre solo lo scavo era sito a distanza inferiore a dieci metri;
      2.1 secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le altre, Cass. n. 28633/14 e, di recente, Cass. n. 28995 del 12/11/2018) la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa;
      2.2 ciò premesso, nella specie, non si ravvisa il vizio dedotto con il mezzo di impugnazione;
      come si evince dal tenore complessivo della sentenza impugnata, il T.S.A.P., accertata l’assenza di norma locale in deroga alla disciplina statale e ribadito che quest’ultima, in quanto informata a tutelare il buon regime delle acque pubbliche nonchè a prevenire i danni che possano derivare da una disordinata attività costruttiva e manutentiva lungo i corsi d’acqua, impone divieti da qualificarsi come tassativi, ha ribadito la violazione del disposto del R.D. n. 523 del 1904, art. 96, lett. f) e, motivando esplicitamente sul punto, ha ritenuto che la soluzione della questione dedotta (ovvero la attuale vigenza o meno del cd. Regolamento Ansaldi), fosse assorbita in quanto irrilevante, giacchè dall’accertata violazione della distanza dei metri dieci, seppur riferita al solo “scavo”, conseguiva un vincolo di inedificabilità assoluto, con conseguente legittimità dei provvedimenti impugnati siccome “a carattere fortemente vincolato e dovuto”;…”.
      Al seguente link è scaricabile un interessante articolo di un è magistrato alle acque che illustra anche graficamente come si misurano le distanze: https://www.dropbox.com/s/zg05h3jzczcx6vw/MAGIDRO.pdf

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    • Daniele Iselle says:

      Per comprendere meglio il problema si consiglia di leggere la pubblicazione scaricabile al seguente link: https://www.dropbox.com/s/zg05h3jzczcx6vw/MAGIDRO.pdf.
      Si suggerisce altresì di leggere la sentenza della Cassazione, sezioni unite n. 31022/2019 scaricabile al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191127/snciv@sU0@a2019@n31022@tO.clean.pdf

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  3. Daniele Iselle says:

    È assolutamente condivisibile quanto auspica l’avvocato e cioè una riforma dell’Istituto del vincolo idraulico. Nella città di Verona il problema è particolarmente sentito perché per effetto di un provvedimento degli inizi dell’Ottocento quando ancora Verona era sotto la dominazione austriaca la fascia di rispetto idraulica non è di 10 metri dall’Adige ma di venti. È facilmente immaginabile cosa provoca una fascia di rispetto idraulica di 20 m da un fiume che passa attraverso una città totalmente imbrigliato nelle sponde artificiali costruite nel tempo. Anche in questo caso la corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che solo una disciplina locale specifica e degli accertamenti idraulici approfonditi possono prevedere una deroga dalla distanza di 20 m.

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