Interesse pubblico all’autotutela di un titolo edilizio nel caso di dichiarazioni non veritiere

01 Set 2025
1 Settembre 2025

In un’ipotesi di procedimento di annullamento di autotutela di un titolo edilizio, il TAR Veneto evidenzia che l’interesse pubblico dev’essere particolarmente motivato, considerati i palesi interessi dei privati: l’unica ipotesi di attenuazione dell’onere di motivazione è nel caso di un robusto interesse pubblico autoevidente, quale è la presenza di dichiarazioni non veritiere.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Annullamento permesso di costruire: i limiti al potere di autotutela
    A fornire un chiarimento decisivo è il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 agosto 2025, n. 6888, che respinge l’annullamento tardivo di un permesso di costruire, confermando il rispetto rigoroso dei termini previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

    La decisione ribadisce alcuni principi essenziali per la legittimità dell’autotutela amministrativa:

    il termine per l’annullamento d’ufficio è di 12 mesi;
    l’eccezione prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, si applica solo in presenza di dichiarazioni false costituenti reato e accertate con sentenza definitiva;
    le irregolarità urbanistiche, anche gravi, non legittimano di per sé un esercizio tardivo del potere di annullamento;

    Le amministrazioni devono agire con tempestività, coerenza istruttoria e motivazione circostanziata, pena la violazione dei principi di certezza del diritto e affidamento.

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  2. Anonimo says:

    Annullamento d’ufficio: cosa dice l’art. 21-nonies della l. 241/1990
    L’articolo 21-nonies disciplina l’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi e fissa un termine ordinario di:

    12 mesi ;
    oltre 12 mesi, solo se l’atto sia stato conseguito mediante:
    -false dichiarazioni o false rappresentazioni dei fatti;
    -condotte costituenti reato, accertate con sentenza penale passata in giudicato.

    Non è sufficiente un errore o un difetto istruttorio: l’art. 21-nonies, comma 2-bis, esige un accertamento giudiziario formale della falsità, a garanzia della stabilità degli atti.

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