ZOOM IT dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sul falso in edilizia e urbanistica: 14 e 15 maggio 2020

11 Mag 2020
11 Maggio 2020

PER ACCEDERE AL VIDEOSEMINARIO DEL 15 MAGGIO 2020, ORE 9

Si accede con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:

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https://us02web.zoom.us/j/81533023582

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Qualora venisse richiesto l'ID, è il seguente: 

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Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 14 maggio 2020 sul falso in edilizia e urbanistica col prof. Alessandro Calegari e l'avv. Stefano Bigolaro

https://www.dropbox.com/s/95mojfpmxc3yx7e/seminario%20%20falso%20in%20edilizia%20parte%20I.m4a?dl=0

PER ACCEDERE AL VIDEOSEMINARIO DEL 14 MAGGIO 2020, ORE 9

Si dovrebbe poter accedere con la modalità semplificata, solamente cliccando sul seguente link:

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https://us02web.zoom.us/j/84596488248

Non c'è password

Qualora venisse richiesto l'ID, è il seguente: 

Meeting ID: 845 9648 8248

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L'Ordine degli Avvocati di Vicenza, in collaborazione con Italiaius, ha organizzato due videoseminari brevi per giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2020, ore 9-10 circa sulla piattaforma ZOOM, sul tema del falso in edilizia e urbanistica.

La partecipazione è gratuita e libera per tutti, anche non avvocati: l'iscrizione serve solo per gli avvocati interessati a ottenere i crediti formativi, per tutti gli altri l'accesso è libero, senza iscrizione: il link per accedere ai seminari sarà pubblicato su Italiaius alla mattina di ciascun seminario alle ore 8.45: occorre, peraltro, avere  precedentemente installato il programma ZOOM sul computer o sul telefono.

Per ciascun seminario il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza riconosce un credito formativo.

Per gli avvocati del foro di Vicenza interessati ai crediti formativi: l'iscrizione all’evento sarà possibile per gli iscritti al foro di Vicenza esclusivamente previa prenotazione tramite sistema SFERA, fino al raggiungimento del numero massimo stabilito. Agli iscritti sarà inviato il link per collegarsi alla piattaforma Zoom.

Per gli avvocati degli altri Ordini interessati ai crediti formativi: va mandata l'iscrizione a info@italiaius.it  e verrà data risposta con le istruzioni

Il programma è il seguente:

- giovedì 14 maggio, ore 9-10 circa:

1. saluto dell'avv. Raffaela di Paolo, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;

2. avv. Stefano Bigolaro: il falso nel procedimento per il rilascio  del permesso di costruire;

3. avv. prof. Alessandro Calegari: il falso nella SCIA.

Locandina Ordine Avvocati seminario 14 maggio

- venerdì 15 maggio, ore 9-10 circa

1. saluto dell'avv. Alessandro Moscatelli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza;

2. dott. Luigi Alfidi, segretario comunale: altri falsi rilevanti in edilizia e urbanistica e quali azioni deve compiere il pubblico funzionario quando ravvisi o sospetti un falso;

3. avv. prof. Marco Grotto: la valutazione del falso da parte del giudice penale;

4. avv. Francesco Roncoroni: decisioni della Corte dei Conti in materia di falso.

Locandina Ordi8ne Avvocati seminario 15 maggio 

I seminari saranno moderati dagli avvocati Dario Meneguzzo e Matteo Acquasaliente. Alla fine di ognuno dei due seminari ci sarà una breve conclusione del dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza.

Chi desidera contribuire alla preparazione dei seminari, può inviare domande e osservazioni, utilizzando la funzione "Comments" in calce al presente post.

8 replies
  1. Anonimo says:

    Come responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, i dipendenti hanno conseguenze in merito ai ritardi ed altro (procedimenti penali e richiesta risarcimento danni).

    Esempio: mancato controllo di una Scia edilizia e di una successiva SCA di agibilità durante la normale attività lavorativa;

    Immobile oggetto di successiva compravendita, e dalla verifica della conformità edilizia successivamente, a seguito della presentazione di altra pratica sul fabbricato, si scopre che la presentata SCIA edilizia mai controllata, non era conforme alle norme e non poteva essere compravenduto l’immobile. ( fatto salvo una recente sentenza che dice che è sufficiente che il notaio citi il titolo edilizio, anche se poi risulta avere difformità sullo stesso, ma in questo caso si tratta di un contrasto alla norma essenziale, non sanabile).

    Cosa si rischia??? un concorso di colpa nel penale e il risarcimento dei danni, in caso che il compratore faccia rivalsa al Comune.

    La compravendita è nulla???

    Rispondi
  2. SanVittore says:

    Il link per accedere ai seminari sarà pubblicato su Italiaius alla mattina di ciascun seminario alle ore 8.30: occorre, peraltro,avere precedentemente installato il programma ZOOM sul computer o sul telefono.

    Rispondi
  3. ---- says:

    buongiorno
    come si fa ad accedere al seminario?

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Buon giorno – la panoramica si può estendere anche alla discussione su questi temi sintetizzati:

    Rilievi penali Scia > reato di falso
    omesso controllo/vigilanza

    omesso controllo> condotta omissiva / abuso d’ufficio

    imparzialità buon andamento> concorre nel falso

    eccesso di potere

    il penale, abuso d’ufficio, è quanto non rispetti una prescrizione puntuale, non se c’ è falso iniziale
    – violazione di altra norma penale NO abuso d’ufficio, ma il non agire si concorre nel delitto di falso, che il giudice da sempre.

    Falso documentale: caso diverso è quello del falso ideologico, di induzione in errore indotto da un terzo.

    Omesso controllo incolpevole, su false dichiarazioni del tecnico, si incorre nel reato di concorso in falso ideologico, non di abuso d’ufficio.

    buon lavoro – alberto

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  5. Persegato Carla says:

    Buongiorno, i due seminari mi interessano

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Il pubblico funzionario che ravvisa o sospetti un falso in fase istruttoria e chiede chiarimenti, e dopo avere avuto risposta solo da parte del tecnico, prendendo per probante le controdeduzioni e chiarimenti, va avanti nel procedimento fino alla termine rilasciando il titolo abilitativo;
    dopo l’inizio dei lavori si viene a conoscenza, anche tramite segnalazione del confinante o altro mezzo, che in realtà ciò che era stato evidenziato nello stato di fatto, risulta già stato in parte essere realizzato, interventi indicati nello stato di progetto come opere da realizzare.

    Che casistica di reato si configura??

    Obbliga fare un sopralluogo o bastano le dichiarazione di parte?

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    buon giorno..
    sarebbe importante commentare la sentenza TAR veneto caricata stamane nel portale:
    Nel caso di specie, una moglie si lamentava nel 2018 dei lavori eseguiti dai vicini mediante DIA del 2014 e terminati nel 2015.

    Il Comune rispondeva che il marito aveva sollevato le medesime lamentele nel 2017 e che in quell’occasione l’Ente Locale aveva già risposto come fosse ormai spirato il termine di 18 mesi per l’inibitoria in autotutela.

    Il TAR Veneto ha ritenuto giusti i rilievi del Comune, poiché: a) le notifiche ad un coniuge convivente si intendono conosciute anche dall’altro coniuge; b) i poteri inibitori del Comune nei confronti della DIA devono rispettare il termine di 18 mesi di cui alla cd. riforma Madia.

    la domanda è: il Comune non ha avuto responsabilità, questo aspetto non viene citato, nel non avere controllato prima del mese ovvero dei 18 mesi detta DIA, ed avere solo risposto che fosse ormai spirato il termine di 18 mesi per l’inibitoria in autotutela, senza entrare in merito alla conformità della stessa. Immagino la DIA fosse conforme a questo punto, quindi veniva contestato solo il controllo formale visto anche il tempo della lamentela avvenuta anni dopo. Non ho letto la sentenza, ma mi pare sia un caso particolare.
    buon lavoro- – – alberto

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  8. ANDREA CALZOLAIO says:

    i due seminari mi interessano

    Rispondi

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