La Commissione per la Salvaguardia di Venezia
Il TAR Veneto ha affermato che alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia sono stati conferiti poteri speciali concernenti l’esecuzione di opere edilizie nella laguna veneziana, ai sensi delle ll. 171/1973 e 360/1991.
Di conseguenza, i suoi pareri sono obbligatori, vincolanti e immediatamente impugnabili, al punto che la Commissione è parte necessaria nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti basati sui suoi pareri.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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