La decadenza del titolo edilizio dev’essere dichiarata da un provvedimento espresso
Il TAR Veneto ha affermato che la decadenza dal titolo edilizio, pur essendo un effetto che si produce ex lege per il decorrere del termine di tre anni dall’adozione del titolo edilizio, necessita di un provvedimento espresso per poter produrre effetti.
Sebbene la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15, co. 2 d.P.R. 380/2001 costituisca un effetto che discende dall’inutile decorso del termine di inizio e/o completamento dei lavori autorizzati, costituisce una condizione indispensabile affinché detto effetto diventi operativo l’adozione di un provvedimento formale da parte del competente organo comunale, ancorché meramente dichiarativo e con efficacia ex tunc: la ratio della necessaria intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo va ravvisata nell’esigenza di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pronuncia stessa, in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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