Standard urbanistici ed elementi della viabilità
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini del calcolo degli standard urbanistici ex art. 5, co. 1, n. 1 d.m. 1444/1968, le sedi viarie sono escluse dagli standard da cedere, in quanto rientranti nelle opere di urbanizzazione, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva dell’insediamento su cui calcolare la percentuale minima (10%) di aree da destinare a standard.
La viabilità privata interna al lotto, non destinata alla circolazione pubblica, non può essere considerata spazio pubblico ex lege e non giustifica la riduzione della superficie complessiva dell’insediamento ai fini del calcolo degli standard urbanistici da monetizzare.
Le piazzole destinate a strutture mobili nell’ambito di una struttura ricettiva all’aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di parcheggi pertinenziali e di esonero dal contributo di costruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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