La nozione di centro abitato, a fini viabilistici e a fini urbanistici

03 Feb 2026
3 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale, rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di Giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il “centro abitato di fatto” inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

Invece, non esiste a livello normativo una definizione di centro abitato a fini urbanistici: esso è definito da una delibera consiliare sulla base di un criterio meramente empirico, in quanto fondato sul riscontro in fatto di un raggruppamento continuo di fabbricati, costituenti un insieme organico.

La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla Giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali. La destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall’art. 26 d.P.R. 495/1992, che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale. La nozione viabilistica di centro abitato è ontologicamente differente da quella introdotta dall’art. 18 l. 865/1971 ai fini dell’indennità di esproprio.

La delimitazione di centro abitato a fini urbanistici è un atto discrezionale, sindacabile solo ove si riveli illogico o incongruo, mentre l’analogo provvedimento disciplinato dal codice della strada è un atto vincolato, in quanto il legislatore non si limita soltanto ad individuare l’organo competente, i termini per l’adozione del provvedimento e le modalità della sua pubblicazione, ma prevede dettagliatamente i presupposti che consentono di includere un insieme di edifici nel centro abitato. L’elencazione dei requisiti del centro abitato contemplati dall’art. 3, co. 1, n. 8 del codice della strada è tassativa e insuscettibile di estensione analogica, non competendo alla P.A. locale alcuna ponderazione degli interessi sottesi, in tale ambito, alla disciplina della circolazione stradale. I Comuni, chiamati ad operare la delimitazione dei centri abitati ai fini della circolazione stradale, sono tenuti ad applicare rigidamente i parametri normativi previsti dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Sentenza interessante e condivisibile. Per tutte le ragioni ben argomentate nella sentenza, da molti anni abbiamo ritenuto opportuno approvare provvedimenti distinti, di giunta e di consiglio, in cui le delimitazioni del centro abitato, rispettivamente ai sensi del codice della strada e ai fini urbanistci, corrispondono.

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