La nullità ex art. 46 T.U. edilizia si applica anche alle divisioni?
La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con un arresto delle dimensioni di una sentenza-trattato, ha spiegato che:
- la nullità ex art. 40 l. 47/1985, prima, ed ex art. 46 d.P.R. 380/2001, poi, si applica anche alle divisioni ordinarie o ereditarie, contrattuali o giudiziali, che abbiano ad oggetto edifici sprovvisto di titolo edilizio abilitativo;
- la divisione è però valida se ha ad oggetto gli altri beni che non siano i fabbricati abusivi;
- la nullità in parola non opera per le divisioni cd. endoesecutive, né nell’ambito della liquidazione giudiziale (fallimento), né per le altre divisioni cd. endoconcorsuali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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