La proposta del “condoncino edilizio”

14 Nov 2023
14 Novembre 2023

Segnaliamo che al Senato, in sede di conversione del decreto legge 145 del 2023 "Decreto anticipi", è stato presentato un emendamento che introdurrebbe alcune modifiche all’articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che avrebbero l'effetto sostanziale di regolarizzare alcune difformità edilizie anteriori al 1977.

L'emendamento 4.0.4, a firma dei senatori Gelmetti, Mennuni, Liris (tutti e tre di Fratelli d'Italia) recita:
"Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
 
«Articolo 4-bis.
 
          1. All'articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:
 
          a) Il comma 1.bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.
 
          b) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.».».".
.
Pubblichiamo il link a un articolo che ne parla, evidenziando anche i punti deboli e critici del testo proposto:

Il “Condoncino edilizio” sotto forma di emendamento al Decreto Anticipi?

2 replies
  1. Anonimo says:

    Sarebbe magari in fase di conversione del DL dire, come previsto nel testo unico nuovo, e come diceva l’avvocato Cacciavillani, prevedere che in caso di demo/ ricostruzione o ampliamento, il volume è solo quello legittimato con i titolo edilizio- che non va tenuto conto degli aumenti volumetrici che eventualmente ci ssarebbero, considerando le altezze e i vani in più – in questo modo sarebbe anche accettabile- o meglio PER CORTESIA NON LEGITTIMATE VOLUMI IN PIù –

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  2. Vittorio says:

    In disparte altre considerazioni se lo “ stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità. “ chi sono questi funzionari comunali incaricati ?
    Ovviamente i Tecnici Comunali, ovviamente, ma non dimentichiamo che sopralluoghi e/o ispezioni venivano effettuati anche da dipendenti comunali non a fini tecnico/sanitari ma a fini fiscali. I famigerati “ daziari “ ……
    Per quanto riguarda le parziali difformità lo stato legittimo è quello accertato “ previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati “.
    L’Ufficiale Sanitario che sottoscriveva la domanda per la parte igienico sanitaria …. ?

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