La ricostruzione di un edificio diruto, di cui non si riesca a dimostrare la consistenza originaria

03 Set 2026
3 Settembre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto, qualora non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la preesistente consistenza, in termini di volumetria, altezza e caratteristiche essenziali, non essendo a tal fine sufficiente la sola documentazione storica o catastale, in assenza di adeguate evidenze fisiche del manufatto originario. Nel caso di specie, gli atti di compravendita storici e le mappe catastali consentivano di individuare solo l’ubicazione del fabbricato, ma non i dati necessari per ricostruirne l’effettiva consistenza edilizia.

La ricostruzione di un fabbricato diruto, del quale residuino solo minime tracce strutturali, inidonee a definire l’esatta volumetria e configurazione originaria, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della domanda. Nella specie, la totale assenza di coperture e strutture verticali impediva ogni ricostruzione attendibile del manufatto.

In presenza di vincoli paesaggistico-ambientali e di divieto di nuove costruzioni, la ricostruzione di edifici diruti è consentita esclusivamente ove sia possibile accertare con precisione la consistenza originaria del manufatto, al fine di garantirne la fedele riproduzione. In assenza di dette evidenze è legittimo il diniego del permesso di costruire. La particolare valenza paesaggistica dell’area rafforza l’esigenza di rigoroso accertamento della preesistenza, quale condizione imprescindibile per evitare trasformazioni urbanistiche non consentite.

Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento ad opponendum di soggetti che, pur non titolari di un interesse giuridico diretto, vantino un interesse di fatto, anche riflesso, al mantenimento del provvedimento impugnato, come nel caso dei proprietari di immobili limitrofi interessati alla tutela del contesto paesaggistico.

Post di Alberto Antico – avvocato

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC