La ristrutturazione edilizia e il pongovolume

15 Mar 2021
15 Marzo 2021

Vi ricordate il pongo, quel materiale plastico modellabile col quale giocavamo da bambini o facevamo i lavoretti a scuola?

Usavamo anche prodotti simili, come la plastilina o il DAS.

Mi è tornato in mente ragionando sulla evoluzione che il concetto di ristrutturazione ha subito nel corso del tempo.

Oggi, dopo il decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120) sembra che si possa dire  che il volume esistente sia diventato un oggetto  che in sede di ristrutturazione edilizia si può rimodellare molto liberamente, così come se fosse il pongo.

Stabilire se un intervento edilizio su un volume esistente sia una ristrutturazione edilizia oppure una nuova costruzione comporta rilevanti differenze,  per esempio in tema di calcolo del contributo di costruzione, di percentuali IVA che si pagano ai fornitori o di possibilità di accedere al superbonus del 110.

In origine il concetto di ristrutturazione correva su binari molto stretti: bisogna rispettare il sedime,  la sagoma e il volume e non comprendeva la demolizione e la ricostruzione.

Quindi bastava poco perché un intervento su un edificio esistente non potesse essere qualificato come ristrutturazione e diventasse,  invece,  una nuova costruzione, con tutte le conseguenze del caso.

Poi il mondo è cambiato e adesso siamo arrivati molto lontani dal punto di partenza: siamo arrivati al pongovolume.

Facciamo un esempio, guardando il disegno qui sotto riportato: a sinistra c'è il lotto esistente, con un unico edificio, indicato con le linee tratteggiate, a destra c'è lo stesso lotto, diviso in due parti, ciascuna con un nuovo edificio da costruire

I due nuovi edifici a destra hanno un volume complessivo superiore a quell'edificio di partenza, in quanto l'indice del lotto lo consente.

Secondo un Comune, questo è un intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento.

Come fa il Comune a dire questo? Il Comune applica alla lettera quanto è scritto ora in una parte dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380: "Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana". 

Dunque il volume edilizio è diventato una sorta di  pongo che in sede di ristrutturazione si può modellare come meglio si vuole, senza più limiti di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche?

Se è  così, va bene, l'importante è saperlo e tenerlo presente.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

3 replies
  1. SanVittore says:

    Si, indubbiamente

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Caro avvocato, da quanto sopra anche oggi bisogna rispettare il sedime, la sagoma e il volume e non comprendeva la demolizione e la ricostruzione, se sotto vincolo.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC