La SCIA copre solo gli interventi conformi alla disciplina urbanistica: conseguenze
Il TAR Veneto, in un caso che riguarda una pompeiana, partendo dalla premessa che la SCIA può essere utilizzata solo per gli interventi conformi alla disciplina urbanistica (leggi, regolamenti e PRG), afferma che le opere difformi dalla SCIA e in contrasto con la disciplina urbanistica non possono essere sanzionate soltanto con una sanzione pecuniaria, ma sono soggette alla demolizione, come le opere per le quali sia richiesto il permesso di costruire.
Il TAR non cita l'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ma ci sembra che lo stesso risultato si otterrebbe applicando tale articolo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Sono assolutamente d’accordo e, per fortuna, finalmente inizia ad affermarsi il principio secondo cui la conformita’ urbanistico-edilizia costituisce l’indispensabile presupposto per la sanabilita’ e per il mantenimento di “opere minori” realizzate senza titolo (e pensare che avevo cercato di difendere questo principio quasi venti anni fa quando ancora vi era l'”autorizzazione edilizia”!). Prevedere la sola sanzione pecuniaria per gli abusi minori in contrasto con le norme urbanistico edilizie ha infatti queste conseguenze assai negative: 1. Si consente di realizzare opere in contrasto con la normativa previo pagamento della sola sanzione del primo comma dell’art. 37 del d.p.r. 380/2001 e quindi uno può’ evitare di presentare qualsiasi progetto è realizzare già’ un opera in contrasto sapendo che poi potrà’ mantenerla (tipico il caso della recinzione più’ alta o della baracca pertinenziale a distanza inferiore dai confini). 2. Il mantenimento dell’opera in contrasto con le norme può’ ridurre i diritti dei terzi che, in caso di struttura pertinenziale a distanza inferiore dai confini, dovranno rispettare adeguate distanze dal manufatto anche se in contrasto con le norme Quindi, direi che il principio sancito all’art. 27 del d.p.r. 380 deve essere assolutamente è rigorosamente applicato, a mio avviso. Finalmente!
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