L’art. 19, c. 6 ter della Legge n. 241/1990 ha carattere interpretativo e retroattivo
Il T.A.R. stabilisce che il nuovo comma 6 ter dell’art. 19 della L. 7 agosto 1990 n°241 - secondo cui: “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n°104” - ha natura retroattiva perché ha un contenuto meramente interpretativo.
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