L’ascensore deve essere considerato volume tecnico e non nuova costruzione
In una entenza del Tar Abruzzo viene chiarito che l’ascensore non può essere considerato come “nuova costruzione”, ma rientra tra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico funzionali dell’immobile. Di conseguenza, non è soggetto al previo rilascio del permesso di costruire.
L’estraneità dell’ascensore al concetto di nuova costruzione vale anche ai fini dell’osservanza della normativa sulle distanze. E’ stato ritenuto illegittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire per il mancato rispetto delle distanze di cui all’art. 873 c.c., applicandosi in ogni caso la deroga di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 79, D.p.r. n. 380/2001.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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