Le proroghe disposte dalla normativa emergenziale

08 Lug 2025
8 Luglio 2025

Nel caso di specie, il privato ritirava un permesso di costruire (PdC) il 5 febbraio 2020 e comunicava l’avvio dei lavori il 29 maggio 2020. Il 16 dicembre 2024 presentava una SCIA in variante. Il Comune la inibiva, considerando il PdC decaduto in data 29 maggio 2023 (tre anni dopo l’inizio lavori).

Il TAR Veneto ha dissentito.

In forza della normativa emergenziale (art. 103, co. 2 d.l. 18/2020, come convertito dalla l. 27/2020), l’efficacia dell’inizio lavori è rimasta latente fino 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 1, co. 1 d.l. 221/2021, come convertito dalla l. 11/2022) e ha beneficiato della proroga di 90 giorni, arrivando così al 29 giugno 2022. Tale ultima data rappresenta il dies a quo per il decorso del termine triennale per il completamento dei lavori.

È questo un caso di proroga automatica, operante ex lege, al contrario di quelle disposte dalle successive normative emergenziali (quali l’art. 10, co. 4 d.l. 76/2020 e l’art. 10-septies d.l. 21/2022) che richiedono una specifica comunicazione del soggetto interessato ad avvalersene resa prima della scadenza dei termini.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Corretto, visto che la proroga ex legge, più volte prorogata, prendeva dentro i titoli dal 31 gennaio 2020. Non so se ho capito bene, in questo caso era stato comunicato l’ inizio lavori, rimasto latente fino al 29 giugno 2022, per cui l’inizio lavori poteva essere presentato in tale data, anziché prima? Certo non si sapeva se veniva ogni 3mesi fatta la proroga dello stato di emergenza.

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