L’esenzione dal pagamento del costo di costruzione ex art. 19, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380
Il TAR Veneto di occupa dell’art. 19, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il quale dispone che “il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche”.
In particolare il TAR esclude che basti essere un produttore di servizi per godere dell'esenzione, se ciò è scollegato da una attività industriale o artigianale.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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