Il volume urbanistico-edilizio differisce da quello paesaggistico-ambientale
Il T.A.R. conferma la diversità ontologica tra la sanatoria di tipo urbanistico-edilizio e quella paesaggistico-ambientale. Nella sentenza che si commenta si evidenzia chiaramente che il concetto di volume che rileva ai fini della compatibilità paesaggistica è molto più rigido di quello urbanistico: si è in presenza di un volume/superficie utile, che, ex art. 167, c. 1), lett. a), D. Lgs. n. 42/2004, osta alla “sanatoria paesaggistica”, ogni volta che vi sia una modifica rilevante del paesaggio.
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