Natura eccezionale del procedimento semplificato SUAP in variante agli strumenti urbanistici
Il TAR Veneto ricorda che la procedura di cui agli artt. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e 4 della l. R.V. n. 55/2012, volta all’insediamento e allo sviluppo di attività produttive in variante nel caso gli strumenti urbanistici comunali non individuino (abbastanza) aree da destinarsi a tale scopo, è di natura eccezionale. Pertanto, essa è attivabile solamente in presenza di tutti i requisiti oggettivi previsti dalla norma, per evitare che venga utilizzata per variare surrettiziamente gli strumenti urbanistici: e quindi, deve essere previamente accertata l’assenza delle aree a destinazione produttiva o la loro insufficienza, con tale termine intendendo una superficie non congrua in ordine all'insediamento da realizzare, in costanza degli standard previsti.
Il G.A. precisa inoltre che il Consiglio Comunale, in sede di variante urbanistica, dispone di piena autonomia, potendo, nell’esercizio dei suoi poteri pianificatori, svincolarsi dalla decisione già presa in conferenza di servizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Mi pare che non viene neanche indetta la conferenza di servizi se il Comune è contrario.
A monte il SUAP convoca la conferenza, previo parere al Comune se non mi sbaglio–
Come già detto altre volte- la norma parla di ampliamento, quindi rispetto al fabbricato esistente, come si fa a dire va previamente accertata l’assenza delle aree a destinazione produttiva o la loro insufficienza- Se devo ampliare devo farlo dove ho l’attività – Poi mi pare che il Consiglio Comunale abbia l’ultima parola in merito- geom. giglio
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