Non c’è obbligo di risposta a un’istanza di autotutela (a parte per la SCIA)

03 Set 2025
3 Settembre 2025

Il Consiglio di Stato ha rilevato che non sussiste alcun obbligo di rispondere ad un’istanza di autotutela di un provvedimento, non potendo quindi attivarsi lo strumento di tutela previsto per il silenzio-inadempimento.

La sentenza si riferisce a casi diversi da quelli della inibitoria di una SCIA. 

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    In sintesi:
    Se fai una richiesta alla PA per autotutela (cioè per annullare un suo provvedimento), la PA può anche ignorarti senza violare la legge. Solo nel caso della SCIA, la PA deve per forza rispondere entro un certo termine.
    il Comune?
    • Può anche non rispondere. Non è obbligato a farlo.
    • Se non risponde, non si può fare un ricorso per silenzio-inadempimento.
    • Si può solo fare ricorso al TAR (entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto o dalla conoscenza), ma non può costringere il Comune a rispondere alla sua istanza di autotutela.
    Motivo: il permesso di costruire è un atto amministrativo definitivo. La richiesta di autotutela è discrezionale: la PA decide se intervenire o no.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC