Obblighi di certificazione delle opere (artt. 131-132 d.P.R. 380/2001)
Il TAR Veneto ha ritenuto legittima la sanzione pecuniaria ex art. 132, co. 3 T.U. edilizia irrogata dal Comune in solido sia al Direttore Lavori che al costruttore per l’erronea certificazione delle opere.
Nel caso di specie, il subentrante acquirente di un capannone chiedeva al Comune, ai sensi dell’art. 131, co. 2 T.U. edilizia, la verifica del rispetto delle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici, che rivelava una diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato in materia di “resistenza termica” sui pannelli prefabbricati di tamponamento. Dal che la sanzione.
Si sottolinea il grave pericolo professionale di rilasciare una certificazione non veritiera delle opere realizzate, sanzionata sia dal punto di vista amministrativo (come supra esaminato), sia dal punto di vista penale. Non bastasse, si corre anche il rischio dell’annullamento del certificato di agibilità rilasciato sulla base di una certificazione non veritiera.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Molto strano che il personale del comune abbia competenze a rilevare una diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato- per il resto l,impiantista poteva dimostrare che la dichiarazione di conformità rispettava il progetto realizzato e non quello presentato – anche se mancava formalmente il progetto di adeguamento- nel mentre se ha dichiarato un falso è cosa diversa- alla fine immagino occorreva un nuova legge ex art. 28 legge n. 10/91- ora abrogato
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